Sez. 1, Sentenza n. 1446 del 15/05/1972 (Rv. 358080 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE- CON INGIUNZIONE FISCALE(TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA E FINALITA DEL GIUDIZIO - POSIZIONE DELLO OPPONENTE - INDICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - MUTAMENTO DEI MOTIVI NEL GIUDIZIO D'APPELLO - PRECLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE- CON INGIUNZIONE FISCALE(TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - NATURA E FINALITA DEL GIUDIZIO - POSIZIONE DELLO OPPONENTE - INDICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITA - MUTAMENTO DEI MOTIVI NEL GIUDIZIO D'APPELLO - PRECLUSIONE.*
L'opposizione all'ingiunzione fiscale, che cumula in se le caratteristiche proprie del titolo esecutivo e dell'intimazione di pagamento, instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, in cui l'opponente assume la veste di attore e tende all'accertamento della fondatezza della pretesa tributaria fatta valere con l'ingiunzione, la quale, se ritenuta illegittima, puo essere disapplicata ma non annullata o revocata. L'opponente, in quanto attore e tenuto ad indicare, sin dall'atto introduttivo, le ragioni su cui fonda l'assunto della illegittimita della pretesa tributaria e non puo precisarle oltre i termini entro cui la legge processuale consente la modifica o l'ampliamento della domanda originaria. Pertanto, l'opponente, ai sensi dell'art 345 cod proc civ, non puo dedurre in appello motivi di opposizione diversi da quelli indicati in primo grado. (V 1573'70, mass n 347463; 3836'69, mass n 344159; 2334'69, mass n 341595) (V 2673'68, mass n 335215; 1346'62; 2125'61).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1910 num. 639 art. 1, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)