Sez. 1, Sentenza n. 2716 del 06/03/1992 (Rv. 476078 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi | Prodotti dai crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione controllata e dichiarati prededucibili nel successivo fallimento - Corso legale - Sospensione - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - Interessi
La sospensione del corso degli interessi, prevista dall'art. 55 legge fall. per i crediti concorsuali, non si applica agli interessi prodotti dai crediti sorti nel corso della procedura di amministrazione controllata, dichiarati prededucibili nel successivo fallimento ed equiparati, sotto tale profilo, ai crediti sorti nel corso della procedura fallimentare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)