Sez. 1, Sentenza n. 10639 del 29/10/1997 (Rv. 509345 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE | Principio generale dell'inconfigurabilità della "mora debendi" nelle procedure concorsuali - Portata - Limiti - Debiti della massa per continuazione dell'esercizio d'impresa - Operatività della "mora debendi" - Fattispecie in tema di debito tributario.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE
Nelle procedure concorsuali non è configurabile la "mora debendi" e, a norma dell'art. 55 legge fall., non sono dovuti gli interessi moratori anche con riferimento ai crediti ammessi in prededuzione, relativamente al tempo intercorrente tra l'accertamento con sentenza esecutiva ed il pagamento del credito ammesso. Tale principio tuttavia non può essere automaticamente trasfuso nella situazione in cui, disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa, la procedura di amministrazione straordinaria risponde direttamente delle obbligazioni ad essa inerenti, come debiti di massa, contratti per lo svolgimento della procedura e per le esigenze dell'impresa proprio in vista di quel risanamento economico che costituisce il fine primario della disposta continuazione. Consegue che per questi crediti il trattamento del credito principale si estende agli accessori (nel caso di specie la Suprema corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto in prededuzione anche il credito per interessi e indennità di mora in relazione ad un debito tributario).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 CORTE COST., Legge Falliment. art. 212, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 212, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)