Sez. 1, Sentenza n. 428 del 09/02/1976 (Rv. 379077 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - REVOCA - BUON COSTUME - CONDIZIONI - COESISTENZA OD ANTERIORITA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - REVOCA - BUON COSTUME - CONDIZIONI - COESISTENZA OD ANTERIORITA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
La ragione di buon costume, che, a norma dell'art 308 cod civ, legittima il pubblico ministero a promuovere la revoca dell'adozione, deve essere di natura tale da impedire il rapporto di adozione nel suo tipico aspetto di vincolo morale e sentimentale. Ne essa deve necessariamente concretarsi in epoca successiva all'emanazione del decreto d'adozione, potendo a questo essere anteriore o coeva, pur se non conosciuta o esaminata dal giudice dell'adozione. (nella specie la Corte, cassando con rinvio la sentenza del merito che aveva escluso la sussistenza della detta ragione di revoca, ha stabilito che essa ben puo consistere nel duplice intento, comune delle parti, di non realizzare il vincolo adottivo - intento dimostrabile con la prova della mancata Costituzione di qualsiasi rapporto di convivenza o consuetudine tra adottante e adottata - e di ottenere un risultato tutto diverso, consistente nell'agevolazione del rapporto adulterino tra nipote dell'adottante e adottata e nell'imposizione al figlio di questi ultimi del nome del padre naturale: in tale ipotesi, infatti, la contrarieta al buon costume e data, a parte la valutazione etica della relazione adulterina, dal contrasto con il comune senso morale, realizzato dallo sviamento della causa dell'adozione). (V 2520/75, mass n 376436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 308, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)