diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2520 del 27/06/1975 (Rv. 376436 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - VOLONTA DELLE PARTI - CONSENSO DELL'ADOTTANTE - CARATTERE NEGOZIALE - CONSEGUENZE - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CORTE DI APPELLO - PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE - VIZI: IMPUGNABILITA - INCAPACITA NATURALE DELLO ADOTTANTE - INCLUSIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'IMPUGNAZIONE - INTRASMISSIBILITA DELL'AZIONE.*
Stato
decisa il 1975-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376436-01

ADOZIONE - ADOZIONE ORDINARIA - VOLONTA DELLE PARTI - CONSENSO DELL'ADOTTANTE - CARATTERE NEGOZIALE - CONSEGUENZE - PROCEDIMENTO - POTERI DELLA CORTE DI APPELLO - PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE - VIZI: IMPUGNABILITA - INCAPACITA NATURALE DELLO ADOTTANTE - INCLUSIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI ALL'IMPUGNAZIONE - INTRASMISSIBILITA DELL'AZIONE.*

Pur considerando la natura del procedimento d'Azione, in cui si da il massimo rilievo al potere inquisitorio del giudice e all'efficacia costitutiva del provvedimento rispetto al potere dispositivo delle parti, non puo negarsi carattere negoziale all'atto di consenso dell'adottante, con la conseguenza che ad esso si applica la disciplina concernente i negozi giuridici privatistici, la quale inquadra l'incapacita naturale della parte tra i motivi di annullamento. Tuttavia, considerata la natura prevalentemente morale dell'interesse tutelato dalla norma che richiede il consenso dello adottante, nonche il carattere personalissimo del rapporto adottivo, la legittimazione ad impugnare il provvedimento d'adozione per incapacita naturale dell'adottante spetta soltanto ai partecipanti al rapporto stesso, e l'Azione che non sia stata esercitata in vita dal soggetto partecipante al rapporto adottivo, e intrasmissibile.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 296 CORTE COST., Cod. Civ. art. 312 CORTE COST., Cod. Civ. art. 428

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)