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Sez. 2, Sentenza n. 6323 del 16/05/2000 (Rv. 536560 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - REVOCA DELLA PROPOSTA | Posteriorità della comunicazione della revoca rispetto al momento della conoscenza dell'accettazione da parte del proponente - Inefficacia.
Stato
decisa il 2000-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536560-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - REVOCA DELLA PROPOSTA

In tema di conclusione del contratto, per il combinato disposto degli artt. 1326, 1328, 1334 e 1335 cod.civ. la revoca della proposta di contratto, quale atto unilaterale recettizio, non produce effetto quando sia pervenuta all'accettante dopo la conclusione del contratto, ossia dopo l'arrivo all'indirizzo del proponente dell'accettazione della controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1328, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)