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Sez. 2, Sentenza n. 4489 del 09/07/1981 (Rv. 415201 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - REVOCA DELLA PROPOSTA - PERFEZIONAMENTO - EVENTUALE POSTERIORITA DELLA NOTIZIA DELLA REVOCA RISPETTO AL MOMENTO DELLA CONOSCENZA DELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PROPONENTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1981-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415201-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - REVOCA DELLA PROPOSTA - PERFEZIONAMENTO - EVENTUALE POSTERIORITA DELLA NOTIZIA DELLA REVOCA RISPETTO AL MOMENTO DELLA CONOSCENZA DELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DEL PROPONENTE - IRRILEVANZA.*

L'art 1328 primo comma cod civ, il quale prevede che la proposta contrattuale puo essere revocata finche il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell'accettazione dal secondo comma, nonche tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli Atti, nel senso che tale revoca della proposta si perfeziona e spiega effetto quando, uscita dalla sfera del revocante, sia spedita, all'indirizzo dell'accettante, prima che l'accettazione sia giunta a conoscenza del proponente, mentre resta irrilevante l'eventuale posteriorita della notizia della revoca stessa. (V 1198/76, mass n 379889; (V 282/72, mass n 356125; (V 711/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1328

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)