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Sez. 2, Sentenza n. 2776 del 28/03/1997 (Rv. 503365 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA | Nullità della vendita per violazione del divieto di lottizzazione abusiva - Danno sofferto dal promissario acquirente per il sopravvenire della legge n. 47 del 1985 - Valutazione - Criteri - Considerazione dell'immobile promesso in vendita come commerciale - Limiti ex art. 10 legge n. 765 del 1967 - Operatività.
Stato
decisa il 1997-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503365-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA

In caso di inadempimento da parte del promittente venditore di un contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato prima dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47, il cui art. 18 ha sancito la nullità degli atti di trasferimento immobiliari da cui derivino lottizzazioni abusive, l'entrata in vigore della nuova normativa comporta che, ai fini della valutazione del danno sofferto dal promissario acquirente, l'immobile promesso in vendita deve essere considerato come commerciabile nei limiti consentiti dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967 n. 765, poiché di tale requisito il fondo era dotato quando avrebbe dovuto essere trasferito al promissario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)