Sez. 2, Sentenza n. 6493 del 09/07/1994 (Rv. 487347 - 01)
Urbanistica - In genere | Comunione di diritti reali relativa a terreni - Atti tra vivi di trasferimento, costituzione o scioglimento - Mancata allegazione del certificato di destinazione urbanistica - Nullità ex art. 18 della legge n. 47 del 1985 - Riferimento ai contratti determinante l'effetto reale - Estensione ai contratti preliminari di compravendita - Esclusione.
Urbanistica - In genere
La disposizione del secondo comma dell'art. 18 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, che sancisce la nullità degli atti tra vivi aventi per oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali relativa a terreni, quando ad essi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, si riferisce esclusivamente ai contratti che di per se determinano l'effetto reale indicato dalla norma e non anche a quelli con effetti obbligatori, come il contratto preliminare di compravendita, che è, pertanto, valido e vincolante per le parti, salva l'esigenza del certificato di destinazione urbanistica per la conclusione del contratto definitivo o per la sentenza di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo, di cui all'art. 2932 cod. civ..
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)