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Sez. 3 - , Ordinanza n. 29082 del 19/10/2023 (Rv. 669024 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Domanda proposta avanti a giudice privo di giurisdizione - Effetto interruttivo della prescrizione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669024-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

La notifica dell'atto di citazione, anche dinanzi a giudice che si dichiari privo di giurisdizione, produce comunque effetti sostanziali, tra i quali l'interruzione della prescrizione. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto prescritto il diritto di un medico specializzando a essere risarcito dei danni asseritamente derivanti dalla tardiva attuazione di direttive comunitarie da parte dello Stato italiano, ritenendo l'atto introduttivo di un giudizio, conclusosi con una pronuncia declinatoria della giurisdizione del giudice ordinario, privo di efficacia interruttiva della prescrizione).

Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)