diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4884 del 27/05/1996 (Rv. 497827 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposti - Riconoscimento ad opera di tutte le parti - Necessità.
Stato
decisa il 1996-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497827-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

La cessazione della materia del contendere postula la composizione della lite ed il venir meno, in forza di un accadimento sopravvenuto, di ogni interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio. La situazione in tal modo determinatasi di rimozione di ogni ragione di contrasto deve essere riconosciuta ed ammessa da tutte le parti interessate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)