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Sez. 2, Sentenza n. 1953 del 27/04/1989 (Rv. 462588 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462588-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - PROVA TESTIMONIALE - NOVITÀ - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Ai fini e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 345 cod. proc. civ., per stabilire se la prova testimoniale chiesta in appello sia nuova rispetto a quella già assunta in primo grado deve farsi un raffronto tra l'oggetto della prova richiesta e quello delle deposizioni già acquisite, indipendentemente dalla diversità dei capitoli formulati; pertanto, deve affermarsi che manca il requisito della novità nel caso in cui la prova testimoniale richiesta in appello, pur vertendo su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, abbia ad oggetto fatti che hanno formato oggetto delle deposizioni rese dai testi su domande delle parti ammesse dal giudice. (V 4551/82, mass n 422528).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)