Sez. 1, Sentenza n. 85 del 16/01/1971 (Rv. 349419 - 01)
SPORT- CONI - TOTOCALCIO - RICEVITORE AUTORIZZATO - RAPPRESENTANZA DEL CONI - INSUSSISTENZA - MOMENTO CONCLUSIVO DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI TAGLIANDI AL CONI - NECESSITA.*
SPORT- CONI - TOTOCALCIO - RICEVITORE AUTORIZZATO - RAPPRESENTANZA DEL CONI - INSUSSISTENZA - MOMENTO CONCLUSIVO DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI TAGLIANDI AL CONI - NECESSITA.*
A differenza della partecipazione al concorso pronostici totocalcio effettuata direttamente presso un ufficio del CONI, la quale comporta l'immediata conclusione del contratto nel momento in cui l'ufficio competente accetta la scheda e riscuote la posta, la partecipazione effettuata presso un ricevitore autorizzato non importa l'immediata conclusione del contratto, in quanto il ricevitore autorizzato non rappresenta ne il CONI ne gli altri concorrenti, ma e un incaricato dello stesso giocatore, che non puo concludere un contratto con se stesso. Il contratto, in tale ipotesi, si conclude, infatti, a norma dell'art 1326 cod civ, nel momento in cui il CONI (proponente) riceve i due tagliandi (spoglio e matrice) della scheda di partecipazione, venendo cosi a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Conseguentemente, qualora il ricevitore autorizzato si sia appropriato della posta ed abbia omesso di trasmettere i predetti tagliandi, non essendosi verificata la conclusione del contratto, non e configurabile una responsabilita contrattuale del CONI in ordine al fatto che l'omissione dolosa del ricevitore autorizzato abbia impedito il riconoscimento di una vincita che altrimenti si sarebbe avverata.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1934, DM 01/09/1951 art. 3, Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)