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Sez. 3, Sentenza n. 367 del 15/01/2002 (Rv. 551554 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Ricevitoria - Contratto stipulato con scommettitore - Legittimazione - Autorizzazione da parte ente gestore - Pluralità titolari ricevitoria - Autorizzazione cumulativa - Contratto con scommettitore stipulato da uno solo dei soggetti legittimati - Altri titolari ricevitoria legittimati - Contratto - Parti - Configurabilità - Mandatari dello scommettitore - Qualificazione - Inadempimento obbligazioni derivanti contratto - Responsabilità solidale titolari ricevitoria legittimati - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551554-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE

In tema di concorso del totocalcio, i ricevitori ripetono la legittimazione alla stipula del contratto dall'autorizzazione dell'ente gestore. Pertanto, qualora l'autorizzazione sia stata dall'ente gestore conferita cumulativamente a due o più soggetti contitolari di una ricevitoria, il contratto con lo scommettitore si considera tacitamente stipulato da ciascuno dei contitolari anche nel caso in cui le operazioni siano compiute da uno solo di essi, e ciascuno dei medesimi diviene parte del contratto, e, quale mandatario dello scommettitore, è conseguentemente tenuto ad adempiere le relative obbligazioni, tra le quali massimamente quelle di custodia e trasmissione del tagliando della schedina; sicché degli eventuali danni conseguenti dall'inadempimento essi sono tutti solidalmente responsabili.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)