Sez. L, Sentenza n. 2194 del 02/03/1987 (Rv. 451421 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - NON IMMEDIATA RILEVABILITÀ DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - CRITERI SUSSIDIARI E DELLA PREVALENZA - PORTATA - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CRITERI DISTINTIVI - NON IMMEDIATA RILEVABILITÀ DELL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - CRITERI SUSSIDIARI E DELLA PREVALENZA - PORTATA - APPLICABILITÀ.*
In tema di criteri distintivi tra rapporto di lavoro subordinato e rapporto di lavoro autonomo, pur essendo quello della subordinazione - intesa come limitazione della libertà del prestatore d'opera per effetto del suo assoggettamento al potere direttivo dello imprenditore - il criterio principale di identificazione di un rapporto di lavoro subordinato, è possibile, allorché l'elemento della subordinazione non sia immediatamente rilevabile nel concreto atteggiarsi del rapporto, fare riferimento a criteri sussidiari che, valutati nel loro complesso, ben possono giustificare la qualificazione del rapporto, tenendo conto che, ove siano riscontrabili elementi riconducibili sia all'uno che all'altro tipo di rapporto, vige il criterio della prevalenza, talché - indipendentemente dalle pattuizioni delle parti - sarà applicabile unicamente la disciplina di quel tipo di rapporto i cui connotati caratteristici siano maggiormente identificabili. (V 6150/85, mass n 443284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)