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Sez. L, Sentenza n. 6150 del 06/12/1985 (Rv. 443284 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO DOMESTICO.*
Stato
decisa il 1985-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443284-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE DAL LAVORO AUTONOMO - FATTISPECIE IN TEMA DI LAVORO DOMESTICO.*

Il criterio discriminatore tra un rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato è dato precipuamente dall'elemento della subordinazione del prestatore d'opera al potere direttivo immanente del soggetto a cui favore è prestata l'opera, mentre, ove vi sia l'attenuazione notevole del vincolo della subordinazione e la presenza di una certa libertà nell'organizzazione del lavoro per riconoscere una posizione di subordinazione in un rapporto di reale lavoro autonomo, occorre far ricorso agli altri criteri-guida: cioè alla precisa identificazione dell'oggetto della prestazione (che nel caso di contratto di lavoro subordinato e l'energia lavorativa esplicata, secondo la direttiva, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte), all'accertamento concreto di una organizzazione di impresa, anche se minimi, da parte del lavoratore, esistente nel lavoro autonomo, nonché alla valutazione del rischio, attinente all'Esercizio dell'attività produttiva ed imprenditoriale, rischio che incombe almeno in misura più evidente e completa, sul lavoro autonomo, ricadendo sul creditore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. (Conf 5980/80, mass n 409763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)