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Sez. 3, Sentenza n. 294 del 13/01/1981 (Rv. 410725 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - INDUSTRIA DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI GAS IN BOMBOLE - ATTIVITA PERICOLOSA IN TUTTE LE SUE FASI - CONSEGUENZE - RESPONSABILITA DELL'ESERCENTE TALE ATTIVITA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1981-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410725-01

RESPONSABILITA CIVILE - ATTIVITA PERICOLOSA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - INDUSTRIA DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI GAS IN BOMBOLE - ATTIVITA PERICOLOSA IN TUTTE LE SUE FASI - CONSEGUENZE - RESPONSABILITA DELL'ESERCENTE TALE ATTIVITA - PROVA LIBERATORIA - CONTENUTO.*

Poiche l'industria della produzione a distribuzione di gas in bombole costituisce attivita pericolosa non solo nelle fasi di riempimento, trasporto e distribuzione, ma altresi in quelle di conservazione, commercio o, comunque, consegna a qualsiasi titolo delle bombole vuote, che abbiano contenuto gas, senza un preventivo trattamento idoneo a renderle innocue (e cio anche in riferimento all'art 249 del DPR 27 aprile 1955, n 547 il quale, per tali contenitori, vieta Usi diversi da quelli originari senza una preventiva, completa bonifica del loro interno), l'esercente una tale attivita e tenuto alla responsabilita prevista dall'art 2050 cod civ con riguardo a qualsivoglia evento dannoso che possa comunque collegarsi ad una di dette operazioni, salvo che fornisca la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in relazione all'intrinseca pericolosita di quello strumento. (Conf 4352/79, mass n 400861, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 249

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)