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Sez. 3, Sentenza n. 4919 del 23/04/1992 (Rv. 476952 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Offerta reale del prezzo da parte del riscattante - Effettuazione anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della domanda di riscatto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476952-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

La parte che ha esercitato il riscatto del fondo, ai sensi dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, può validamente fare offerta reale del prezzo anche prima del passaggio in giudicato della sentenza che ha accolto la sua domanda di riscatto (salva la facoltà, in caso di impugnazione di detta sentenza, di ritiro della somma fino al passaggio in giudicato della sentenza) perché il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto, fissato dall'art. unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2 per il versamento del prezzo, è a favore del debitore.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)