Sez. 3, Sentenza n. 15547 del 17/10/2003 (Rv. 567490 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE | Riconoscimento giudiziale del diritto - Trasferimento del bene - Versamento del prezzo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento - Condicio iuris - Configurabilità - Rifiuto del retrattato di ricevere il prezzo - Offerta reale - Necessità - Conseguenze - Irrilevanza dell' offerta del prezzo, non accettata, anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza di accertamento del diritto.
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - IN GENERE
In caso di accertamento giudiziale della sussistenza del diritto di riscatto di un fondo rustico, il trasferimento della proprietà di esso è sospensivamente condizionato, a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590, come autenticamente interpretato dall' articolo unico della legge 8 gennaio 1979 n. 2, all'effettivo versamento del prezzo al retrattato, o, in caso di rifiuto di costui, all'offerta reale, a norma dell'art. 1209 e segg. cod. civ., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta detto diritto; pertanto eventuali offerte del prezzo prima di tale data, non accettate dal retrattato, sono irrilevanti ai fini del predetto trasferimento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1209, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)