Sez. 1, Sentenza n. 58023 del 17/05/2017 Ud. (dep. 29/12/2017) Rv. 271841 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI | Fattispecie di cui all'art. 434, comma secondo, cod. pen. - Prova - Necessità di fondamento scientifico - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI
In tema di disastro doloso, nella ipotesi prevista dall'art. 434, secondo comma, cod. pen., la prova del delitto non deve avere esclusivamente un fondamento scientifico, potendo fondarsi anche sul ragionamento logico e su massime di esperienza. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che, nonostante la mancanza di verifiche scientifiche, aveva considerato dimostrato il reato di disastro ambientale derivante dal continuo e ripetuto sversamento di rifiuti pericolosi, per milioni di tonnellate, in maniera incontrollata in un territorio delimitato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 434 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)