Sez. 1, Sentenza n. 7941 del 19/11/2014 Ud. (dep. 23/02/2015) Rv. 262789 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI | Reato previsto dall'art. 434, secondo comma, cod. pen. - Momento di consumazione - Individuazione - Conseguenze in tema di prescrizione - Fattispecie.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - DELITTI - CROLLO DI COSTRUZIONI O ALTRI DISASTRI DOLOSI
Nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 cod.pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; ne consegue che non rilevano, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, eventuali successivi decessi o lesioni pur riconducibili al disastro. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che la consumazione del disastro doloso, mediante diffusione di emissioni derivanti dal processo di lavorazione dell'amianto, non può considerarsi protratta oltre il momento in cui ebbero fine le immissioni delle polveri e dei residui della lavorazione).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 434 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)