Sez. 1, Sentenza n. 5535 del 11/10/1999 Cc. (dep. 11/11/1999) Rv. 214576 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE | Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona prosciolta per vizio totale di mente - Legittimità - Ragione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - APPLICAZIONE PROVVISORIA DI MISURE DI SICUREZZA - IN GENERE
È legittima l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona assolta primo grado per vizio totale di mente, in quanto il richiamo, operato dall'art. 312 cod. proc. pen. all'art. 273, comma secondo, stesso codice, e quindi, in negativo, all'insussistenza di una causa di non punibilità, deve ritenersi riferibile solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell'art. 206 cod. pen., consentono l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 206 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 286 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 300 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 300, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 312 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)