Sez. 1, Sentenza n. 1274 del 20/02/1997 Cc. (dep. 11/04/1997) Rv. 207242 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN LUOGO DI CURA | Diniego per la ritenuta pericolosità del soggetto - Illegittimità - Istituto applicabile - È quello dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CUSTODIA CAUTELARE - IN LUOGO DI CURA
Il diniego della sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella in luogo di cura, prevista dall'art. 286 cod. proc. pen., nei confronti di soggetto ritenuto affetto da infermità di mente non può essere giustificato sulla base della ritenuta pericolosità sociale del soggetto medesimo giacché, ove tale pericolosità sussista, il rimedio apprestato dall'ordinamento è quello dell'applicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 312 cod. proc. pen., della opportuna misura di sicurezza.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 206 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 286, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 286 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 312 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 312 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)