Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28432 del 05/11/2019 (Rv. 655755 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI | Decreto ingiuntivo reso ex art. 5 della l. n. 89 del 2001 - Istanza di rilascio di copia esecutiva - Rifiuto della cancelleria - Ricorso alla Corte d'Appello - Rigetto - Impugnabilità con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI
Il decreto di rigetto della Corte d'Appello, pronunziato sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare alla parte copia in forma esecutiva del decreto ingiuntivo reso ai sensi dell'art. 5 della l. n. 89 del 2001 e motivato sul presupposto dell'intervenuta inefficacia del decreto medesimo, siccome notificato senza il ricorso introduttivo del giudizio "ex lege" Pinto, non è impugnabile in cassazione a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione - adottato sulla base della sola audizione del cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia - privo, pertanto, dei caratteri di decisorietà e definitività, stante la possibilità di far valere in via ordinaria contenziosa le ragioni della parte creditrice.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 745
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)