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Sez. 1, Sentenza n. 9234 del 23/10/1996 (Rv. 500183 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI | Copia di sentenza - Cancelliere - Rilascio - Rifiuto - Ricorso avverso il rifiuto - Decreto del presidente del tribunale - Impugnazione con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500183-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - COPIA E COLLAZIONE DI ATTI PUBBLICI

Il decreto reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 cod. proc. civ., sul ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza (nella specie, in ragione dell'omessa richiesta della prenotazione a debito dell'imposta di registro), non è impugnabile per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, che è adottato sulla base dell'audizione di detto cancelliere e senza necessità di instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia e che, pertanto, non si traduce in statuizioni sul diritto stesso, non ravvisabili in valutazioni di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'amministrazione depositaria del documento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 745, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)