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Sez. U, Sentenza n. 2712 del 18/03/1987 (Rv. 451814 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA AMMINISTRAZIONE A MEZZO DELLA AVVOCATURA GENERALE - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1987-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451814-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA AMMINISTRAZIONE A MEZZO DELLA AVVOCATURA GENERALE - SANATORIA DELLA NULLITÀ.*

Con riguardo al ricorso per Cassazione nei confronti della pubblica amministrazione, la nullità della notificazione, perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello stato, resta sanata "ex tunc" dalla Costituzione in giudizio dell'amministrazione medesima a mezzo di detta Avvocatura generale, ai sensi dell'art. 156 terzo comma cod. proc. civ. (applicabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11 terzo comma del R.d. n. 1611 del 1933, nella parte in cui escludeva la sanatoria delle nullità delle notificazioni effettuate in violazione dei primi due commi della stessa norma). (V 2979/83, mass n 427890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)