Sez. L, Sentenza n. 2979 del 29/04/1983 (Rv. 427890 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O AI SOGGETTI EQUIPARATI, PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANZICHÉ PRESSO QUELLA GENERALE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICA ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO O AI SOGGETTI EQUIPARATI, PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO ANZICHÉ PRESSO QUELLA GENERALE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI.*
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967, che ha dichiarato l'incostituzionalità del terzo comma dell'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611 nella parte in cui escludeva la sanatoria del vizio delle notificazioni eseguite in violazione del disposto dei primi due commi dello stesso articolo, il principio generale sancito dal terzo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. (secondo cui la nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui era destinato), è applicabile anche alle notifiche relative alle amministrazioni dello stato e soggetti equiparati ai fini della rappresentanza in giudizio, conseguentemente, il vizio che inficia la notifica del ricorso per Cassazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello stato è sanato, con effetto ex tunc, dalla Costituzione in giudizio della pubblica amministrazione rappresentata dall'Avvocatura generale medesima. (Conf 3981/80, mass n 407885).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 144, Cod. Proc. Civ. art. 156, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)