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Sez. 5 - , Sentenza n. 8647 del 16/03/2022 (Rv. 664268 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Deduzione interessi passivi - Modifiche al d.P.R. n. 917 del 1986 introdotte dalla l. n. 244 del 2007 - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664268-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

Le modifiche apportate al d.P.R. n. 917 del 1986 dalla l. n. 244 del 2007, che hanno riformulato il trattamento fiscale degli interessi passivi del reddito di impresa attraverso l'abrogazione degli

operano solo a decorrere dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007, come espressamente previsto dalla norma transitoria di cui all'art. 1, comma 34, della legge di modifica, con conseguente inapplicabilità del principio del "favor rei" di cui agli artt. 3 e 25 del d.lgs. n. 472 del 1997.

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)