Sez. 5, Sentenza n. 7689 del 27/03/2013 (Rv. 626137 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative pecuniarie - Principio del "favor rei" ex art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In materia di sanzioni amministrative pecuniarie, non trova applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 con riguardo alle infrazioni valutarie e tributarie, in quanto il differente e più favorevole trattamento, non irragionevolmente riservato dal legislatore alla disciplina di tali infrazioni, trova fondamento nell'innegabile peculiarietà sostanziale che caratterizza le rispettive materie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)