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Sez. U, Sentenza n. 18394 del 20/09/2016 (Rv. 640925 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Cancellazione dall'albo - Inapplicabilità ai sensi del nuovo codice deontologico forense - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640925-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI

Il nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione della cancellazione dall'albo, sicché, trattandosi di disciplina più favorevole per l'incolpato rispetto al regime previgente, quella sanzione è inapplicabile, giusta l'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, anche nei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)