Sez. U, Ordinanza n. 21829 del 27/10/2015 (Rv. 637127 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI | Art. 22 del nuovo codice disciplinare - Regime di maggior favore - Applicabilità - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - SANZIONI DISCIPLINARI
L'art. 22 del nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo, sicchè la decisione del Consiglio nazionale forense che l'abbia confermata, respingendo la richiesta di applicazione di tale normativa di maggior favore, può essere sospesa ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 36 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)