diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2550 del 15/07/1968 (Rv. 335003 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - FATTI NON CONTROVERSI - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335003-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - PRESUPPOSTO - FATTI NON CONTROVERSI - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'Onere della prova presuppone la contestazione esplicita, o quanto meno implicita, dei fatti allegati, sicche quelli non controversi, salvo che la legge richieda la prova scritta ad substantiam o ad probationem, non hanno bisogno di essere provati. (V. 677-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)