Sez. 3, Sentenza n. 1441 del 15/09/1970 (Rv. 347246 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MORA DEBENDI - AFFERMAZIONE DI INCOLPEVOLEZZA DA PARTE DEL DEBITORE SUL PRESUPPOSTO DELL'IGNORANZA DEL MUTAMENTO DI DOMICILIO DEL CREDITORE - ADDOSSAMENTO AL DEBITORE DELLA PROVA DI DETTA IGNORANZA - ILLEGITTIMITA.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - MORA DEBENDI - AFFERMAZIONE DI INCOLPEVOLEZZA DA PARTE DEL DEBITORE SUL PRESUPPOSTO DELL'IGNORANZA DEL MUTAMENTO DI DOMICILIO DEL CREDITORE - ADDOSSAMENTO AL DEBITORE DELLA PROVA DI DETTA IGNORANZA - ILLEGITTIMITA.*
Non fa corretta applicazione delle norme sull'Onere probatorio il giudice di merito allorche egli addossa al debitore che, protestando l'incolpevolezza della mora contestatagli, deduce di non essere stato a conoscenza del mutamento di domicilio da parte del creditore, l'Onere di dare la dimostrazione di tale ignoranza, in quanto, poiche la buona fede si presume ed e stata in concreto dedotta, incombe al creditore l'Obbligo di provare che il debitore non ignorasse il cambiamento del suo domicilio e versasse percio in mala fede. (V 2550'68, mass n 335003).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)