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Sez. 5, Ordinanza n. 6583 del 22/03/2011 (Rv. 617313 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Dividendi azionari dovuti da società italiana a soggetto residente in Giappone - Ritenuta d'imposta - Applicazione dell'aliquota prevista (quindici per cento) dalla Convenzione del 20 marzo 1969, contro le doppie imposizioni, tra Italia e Giappone - Presupposti - Prova dell'assolvimento degli obblighi fiscali nello stato estero - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617313-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI

In tema di imposte sui dividendi azionari, l'art. 10 della Convenzione tra Italia e Giappone, contro le doppie imposizioni, stipulata il 20 marzo 1969 e ratificata e resa esecutiva il Italia con legge 18 dicembre 1972 n. 855 - sovrapponibile all'art. 10 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera, stipulata il 9 marzo 1976 e resa esecutiva con legge 23 dicembre 1978, n. 943 - prevede una competenza impositiva dello Stato in cui essi vengano corrisposti, concorrente con quella principale dello Stato di residenza del percipiente, con il limite dell'aliquota massima del quindici per cento. A tal riguardo appare più aderente allo spirito ed agli scopi della suddetta Convenzione ritenere, in forza della disposizione dell'art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che la disciplina di cui all'art. 27 del medesimo decreto non trovi applicazione in materia ed interpretare perciò la norma convenzionale in questione nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta. La sufficienza del solo fattore in sé della esistenza del potere impositivo principale dell'altro Stato deve ritenersi, infatti, coerente con le finalità delle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, le quali hanno la funzione di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, onde evitare che i contribuenti subiscano un maggior carico fiscale sui redditi percepiti all'estero ed agevolare l'attività economica e d'investimento internazionale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, Legge 18/12/1972 num. 855, Tratt. Internaz. 20/03/1969

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)