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Sez. 5, Sentenza n. 29576 del 29/12/2011 (Rv. 620992 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI | Dividendi azionari dovuti da società italiana a soggetto residente in Svizzera - Ritenuta d'imposta - Aliquota fiscale prevista dalla Convenzione del 3 ottobre 1974, contro le doppie imposizioni, tra Repubblica italiana e Confederazione elvetica - Applicabilità - Presupposti.
Stato
decisa il 2011-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620992-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI

In tema di imposte sui dividendi azionari, l'art. 10 della Convenzione Italo - Svizzera, contro le doppie imposizioni, stipulata il 3 ottobre 1974 e ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 26 luglio 1975, n. 386, prevede una competenza impositiva dello Stato in cui essi vengano corrisposti, concorrente con quella principale dello Stato di residenza del percipiente, con il limite dell'aliquota massima del quindici per cento. A tale riguardo appare più aderente allo spirito ed agli scopi della suddetta Convenzione ritenere, in forza della disposizione dell'art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che la disciplina di cui all'art. 27 del medesimo decreto non trovi applicazione in materia ed interpretare perciò la norma convenzionale in questione nel senso che la minore imposta ivi prevista è applicabile per il solo fatto della soggezione del dividendo alla potestà impositiva principale dell'altro Stato, indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta. Peraltro, ove si tratti di impresa avente una stabile organizzazione nel Paese di residenza, la distribuzione dei dividendi deve essere tassata per intero secondo la legge nazionale, in applicazione dell'art. 10, quarto comma, della Convenzione tra i predetti Stati, come ratificata con legge 23 dicembre 1978, n. 943.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 386, Legge 23/12/1978 num. 943 art. 10, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)