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Sez. 5, Sentenza n. 77 del 23/10/1981 Ud. (dep. 07/01/1982) Rv. 151470 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - MOTIVI ATTINENTI AL MERITO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/151470-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - MOTIVI - MOTIVI ATTINENTI AL MERITO - INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE.*

Il ricorso avverso la sentenza che dichiara esecutivo il decreto penale di condanna per mancata comparizione dell'opponente è ammesso solo per motivi che riguardano la validità della Costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, e non anche per motivi di merito e cioè concernenti la fondatezza dell'accusa, salva la ipotesi della mancata applicazione dell'art. 152. (Conf mass n 146356).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)