Sez. 5, Sentenza n. 9445 del 10/07/1984 Ud. (dep. 30/10/1984) Rv. 166413 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MOTIVI ATTINENTI AL MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - MOTIVI ATTINENTI AL MERITO - INAMMISSIBILITÀ.*
La sentenza del pretore che dichiara esecutivo il decreto penale di condanna per mancata comparizione dell'opponente è soggetta, ai sensi dell'art. 190 cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 cost., a ricorso per Cassazione unicamente se con il ricorso si sollevino questioni attinenti a violazione dei presupposti legali della pronuncia che impediscono la regolare Costituzione del rapporto processuale e il suo svolgimento, e non anche per motivi di merito, concernenti cioè i termini e la fondatezza dell'accusa, salva l'ipotesi della mancata applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen.. (Conf mass n 151470; (Conf mass n 156007, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)