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Sez. 1, Sentenza n. 679 del 13/03/1974 (Rv. 368502 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368502-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - CONTENUTO - IMPUGNAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - AMMISSIBILITA.*

Il decreto con cui il tribunale dichiara aperta la procedura di amministrazione controllata nei confronti dell'imprenditore commerciale che ne faccia richiesta e che si trovi nelle condizioni previste dall' art 187 della legge fallimentare - avendo natura giurisdizionale, contenuto decisorio e carattere definitivo - e impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art 111 della Costituzione. Il detto provvedimento, in considerazione della sua natura giurisdizionale, deve essere, sia pure succintamente motivato, ed in particolare deve contenere l'indicazione degli elementi contabili e di fatto, risultanti dallo stato analitico ed estimativo delle attivita allegato alla domanda, dai quali il tribunale abbia tratto il convincimento della temporaneita della condizione di difficolta in cui si trova l'imprenditore nell'adempiere le proprie obbligazioni e della possibilita di porvi rimedio entro il termine massimo di un anno. (Conf 567'73, mass n 362626; V 2987'71, mass n 354264; (V 2618'71, mass n 353752; 644'71, mass nn 350364 e 350365).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 189 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)