Sez. 1, Sentenza n. 5702 del 23/10/1980 (Rv. 409544 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - REQUISITI - MANCANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - AMMISSIONE - PROVVEDIMENTO - IN GENERE - MOTIVAZIONE - REQUISITI - MANCANZA - IMPUGNABILITA IN CASSAZIONE.*
Il decreto, con il quale il tribunale ammette il debitore alla procedura di amministrazione controllata, ai sensi degli artt 187 e 188 della legge fallimentare, non assolve l'Obbligo della motivazione mediante una mera affermazione di ricorrenza delle condizioni di legge, occorrendo, a tal fine, un'indicazione specifica, ancorche succinta, degli elementi su cui si fonda il convincimento circa la temporaneita della situazione di difficolta dell'impresa e la possibilita di porvi rimedio nel termine prescritto. La inosservanza di detto Obbligo e denunciabile con ricorso per Cassazione, che e esperibile, a norma dell'art 111 della Costituzione, in considerazione del contenuto decisorio e del carattere definitivo del provvedimento medesimo. (V 4650/76, mass nn 383396 e 383397; (V 679/74, mass n 368502).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge Falliment. art. 187 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 187 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)