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Sez. 2 - , Ordinanza n. 6018 del 28/02/2019 (Rv. 652932 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa - Sufficienza - Buona fede - Rilevanza - Condizioni - Ignoranza incolpevole - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652932-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO

In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'entità minima - pari a 2 km/h - dello sforamento del limite di velocità, accertato tenendo conto dell'abbattimento in percentuale previsto dalla legge, non costituisse elemento da cui fosse possibile desumere la buona fede del trasgressore).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)