Sez. 2 - , Sentenza n. 720 del 15/01/2018 (Rv. 647152 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO | Colpa - Sufficienza - Buona fede - Rilevanza - Condizioni - Ignoranza incolpevole - Necessità - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO
In tema di illeciti amministrativi, la sufficienza, al fine d'integrare l'elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ex art. 3 legge 689 del 1981, comporta che, al fine di escludere la responsabilità dell'autore dell'infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'assenza di buona fede in capo ad una società titolare di un impianto per la radiodiffusione in relazione allo spostamento non autorizzato dell'impianto in questione ad opera di un incaricato alla manutenzione, ricorrendo una violazione colposa del dovere di vigilanza).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge Reg. Piemonte 03/08/2004 num. 19 art. 5 com. 3, Legge Reg. Piemonte 03/08/2004 num. 19 art. 7 com. 1 lett. D, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)