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Sez. 1, Sentenza n. 499 del 26/01/1982 (Rv. 418197 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANDATO A MARGINE DELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - VALIDITÀ ED EFFICACIA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418197-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - MANDATO A MARGINE DELLA COMPARSA CONCLUSIONALE - VALIDITÀ ED EFFICACIA - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.*

L'elencazione tassativa degli Atti su i quali può essere conferita, a norma dell'art. 83 cod. proc. civ., la procura ad litem riguarda l'instaurazione del rapporto processuale e non anche il successivo svolgimento del processo, con la conseguenza che, in quest'ultima ipotesi la procura può conferirsi anche con mandato apposto a margine della comparsa conclusionale, purché non sia dubbia o contestata la volontà della parte di conferire il nuovo mandato alle liti. La procura così rilasciata, pertanto, legittima il procuratore nominato a ricevere le notificazioni e le comunicazioni in corso di causa e la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso di lui è idonea a fare decorrere il termine breve per l'impugnazione. (V 4258/79, mass n 400775 sulla prima parte; (V 4390/78, mass n 394062 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)