Sez. U, Sentenza n. 2565 del 25/03/1988 (Rv. 458302 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - ATTO DIVERSO DA QUELLI INDICATI NEL TERZO COMMA DELL'ART. 83 COD. PROC. CIV. - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - ATTO DIVERSO DA QUELLI INDICATI NEL TERZO COMMA DELL'ART. 83 COD. PROC. CIV. - IDONEITÀ - CONDIZIONI.*
La nomina di un nuovo difensore nel corso del giudizio, in sostituzione di altro deceduto, ovvero sostituito per rinuncia od altra causa, può essere effettuata, anche su atto diverso da quelli indicati nel terzo comma dell'art. 83 cod. proc. civ., purché evidenzi inequivocamente la volontà della parte di conferire la procura (nella specie, mandato in calce ad un foglio di "deduzioni e richieste", redatto dal nuovo difensore ed allegato al verbale d'udienza). (V 499/82, mass n 418197; (V 4258/79, mass n 400775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)