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Sez. 1, Sentenza n. 12818 del 21/06/2016 (Rv. 640111 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Vincoli di destinazione pubblicistica - Edificabilità dell'area - Esclusione - Possibilità che gli interventi previsti siano realizzati da privati - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640111-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio per pubblica utilità, va ritenuta non edificabile l'area che, al momento della vicenda ablativa, sia concretamente vincolata dallo strumento urbanistico vigente ad un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico, attrezzature pubbliche, viabilità, ecc.), rimanendo, invece, irrilevante che tale destinazione possa essere realizzata anche da privati, a seguito di convenzione con l'ente pubblico.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)