Sez. 1 - , Ordinanza n. 25314 del 25/10/2017 (Rv. 646577 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità di occupazione e risarcimento del danno da illegittima perdita del bene- Liquidazione - Parametro del “valore venale” ex art. 37, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001- Distinzione tra aree edificabili e non edificabili - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'attuale sistema indennitario e risarcitorio è fondato sul valore venale del bene, applicabile non soltanto ai suoli edificabili, da ritenersi tali sulla base del criterio dell'edificabilità legale ma anche, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ai suoli inedificabili, assumendo rilievo per tale ultima categoria ai fini indennitari e risarcitori la possibilità di utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative etc.) sempre che siano assentite dalla normativa vigente sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, sia in ordine all'indennità di occupazione che al risarcimento per la perdita del bene aveva utilizzato il criterio, superato dallo jus superveniens, del valore agricolo medio).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 42 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)