diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 14029 del 26/01/2016 Ud. (dep. 07/04/2016) Rv. 267355 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Possesso di documenti di identificazione falsi - Elemento oggettivo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267355-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE

Per l'integrazione del delitto di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., non è necessaria una contiguità fisica, attuale e costante, tra il documento falso ed il soggetto agente, essendo sufficiente che questi detenga o abbia detenuto, anche prima dell'accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria, l'atto certificativo in un luogo e con modalità tali da assicurarsene l'immediata disponibilità. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato, ritenendo irrilevante che il documento non fosse stato rinvenuto sulla sua persona, ma in un mobile della sua abitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 497 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)