Sez. 5, Sentenza n. 17944 del 19/03/2014 Ud. (dep. 29/04/2014) Rv. 259075 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE | Possesso di documenti di identificazione falsi - Elemento oggettivo - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - IN GENERE
Per l'integrazione del delitto di possesso di documenti di identificazione falsi, di cui all'art. 497 bis, comma primo, cod. pen., non è necessaria una contiguità fisica, attuale e costante, tra il documento ed il soggetto agente, essendo sufficiente che questi detenga o abbia detenuto, anche prima dell'accertamento del fatto da parte della polizia giudiziaria, l'atto certificativo in un luogo e con modalità tali da assicurarsene l'immediata disponibilità, (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'imputato che, durante l'attesa dei soccorsi da lui stesso chiamati dopo essere stato ferito da terzi, aveva gettato in due diversi tombini i documenti di cui era in possesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 260, Cod. Pen. art. 497 bis, Cod. Pen. art. 615 com. 4, Cod. Pen. art. 707 CORTE COST., Cod. Pen. art. 720 CORTE COST., Legge 31/05/2005 num. 155 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)