Sez. 1, Sentenza n. 2760 del 27/03/1996 (Rv. 496627 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE | Ordine di esibizione di documenti - Presupposti - Previa indicazione del contenuto del documento da esibire - Necessità - Condizioni.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - IN GENERE
In tema di prova e con riguardo all'ordine di esibizione di documenti, nessun ulteriore presupposto la legge impone per farsi luogo all'esibizione, se non quelli della indispensabilità del documento in rapporto alla prova da fornire e della certezza della sua esistenza in possesso della parte cui l'ordine di esibizione debba rivolgersi, mentre il requisito della previa indicazione del contenuto del documento da esibire deve sempre essere riferito alla peculiari caratteristiche del rapporto controverso, senza che esso implichi la preventiva e dettagliata descrizione di quanto si suppone debba risultare da detto documento, essendo soddisfatto da qualsiasi indicazione idonea a valutare la rilevanza del documento medesimo rispetto al "thema probandum".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)