Sez. 1, Sentenza n. 9514 del 08/09/1999 (Rv. 529731 - 01)
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE | Istanza di esibizione di documenti - Caratteri - Specificità - Revocatoria fallimentare - Istanza di esibizione di tutta la documentazione contabile - Inammissibilità.
PROVA CIVILE - ESIBIZIONE DELLE PROVE - ORDINE DI ESIBIZIONE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 94 disp.att. cod.proc.civ. l'istanza di esibizione di un documento deve contenere la specifica indicazione del documento medesimo, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti; difetta di tale requisito di specificità la generica istanza di esibizione di tutti i documenti contabili relativi ad un esercizio finanziario, formulata dalla parte convenuta in una causa di revocazione fallimentare ex art. 67, primo comma legge fall. al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza.
Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 94, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 94, Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)