Sez. 1, Sentenza n. 47655 del 12/10/2011 Ud. (dep. 21/12/2011) Rv. 252181 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Ricorso avente ad oggetto questione di diritto già decisa in sede incidentale nei confronti dello stesso ricorrente - Insussistenza di "nova" - Inammissibilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
È inammissibile, in difetto di nuovi elementi, il ricorso avente ad oggetto una specifica questione in rito (nella specie, riguardante l'inutilizzabilità di intercettazioni di conversazioni) sulla quale la Corte di cassazione si è già pronunciata in sede incidentale (nella specie, nell'ambito del procedimento cautelare) nei confronti dello stesso imputato. (La Suprema Corte ha precisato che è irragionevole ritenere che l'utilizzabilità di una specifica prova possa essere successivamente negata, nell'ambito del medesimo procedimento, nei confronti della stessa parte, poiché, una volta stabilita dal giudice di legittimità, in relazione allo stesso procedimento e nei confronti delle medesime parti, l'utilizzabilità di determinate prove, l'efficienza processuale postula che, in difetto di elementi nuovi, la decisione resa in precedenza sia vincolante e non consenta di reiterare la questione "ad libitum", "quando piaccia", e "quante volte si voglia", tanto palesemente pregiudicando la ragionevole durata del processo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)